Art.1) - DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita l'Associazione Pro Loco denominata "ASSOCIAZIONE PRO
LOCO DI CHIOGGIA E SOTTOMARINA".
Essa ha sede legale in Chioggia, Calle Felice Cavallotti n.410.
L'Associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le
esigenze operative ed organizzative.
E' una libera associazione fondata sul volontariato che svolge senza fini di
lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica.
L'Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.
Art.2) - COMPETENZA TERRITORIALE
L'associazione svolge la sua attività nel Comune di Chioggia.
La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al
Comitato Regionale delle Pro Loco del Veneto e al Comitato Provinciale di
Venezia, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. e per quanto
da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del codice
civile.
Art.3) - OGGETTO E FINALITA'
L'Associazione si propone di:
a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo
turistico e culturale della località in cui opera;
b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui
svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni competenti il
miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a
tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali
del luogo e della zona;
c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni,
spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e
ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servano ad attirare ed a rendere più
gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;
d) sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il
turismo locale;
e) realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale
e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale
anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di
ristoro fissi ed occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di
prodotti tipici locali;
f) promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del
volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione
popolare, il raggiungimento degli obbiettivi sociali del turismo;
g) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
h) aprire e gestire circoli per i soci;
i) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività
alberghiera ed extra-alberghiera;
l) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il
turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga
funzionalità;
m) assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei
servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le
opportune modifiche;
n) svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto
della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed
anche tramite l'istituzione di un ufficio informazioni;
o) incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo
alternativo;
p) promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni operanti nel
territorio delle singole autonomie;
q) adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal
Comune;
r) tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio linguistico;
s) svolgere, attraverso i propri soci, le attività di semplice
accompagnamento di visitatori, occasionalmente e gratuitamente, nelle
località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale.
Art.4) - SOCI
Hanno diritto di essere soci tutti i cittadini residenti e domiciliati nel
Comune di Chioggia.
Possono divenire soci anche i cittadini non residenti, comunque interessati
all'attività della Pro Loco, previa delibera di ammissione del Consiglio di
Amministrazione.
I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, tutti
aventi diritto di voto.
Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilita
annualmente dal Consiglio.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni straordinarie.
Sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver
erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.
Art.5) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI
1. I Soci ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i
Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.
2. Tutti i soci hanno diritto:
a) a ricevere la tessera UNPLI CARD della Pro Loco;
b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
c) a frequentare i locali della Pro Loco;
d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni
promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco;
e) a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti
dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e
motivata.
Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
c) di voto per deliberare quanto di competenza dell'Assemblea;
3. I soci hanno l'obbligo di:
a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare, nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associativa alla Pro
Loco;
c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.
Art.6) - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
1. L'ammissione di un nuovo Socio è automatica e contestuale al pagamento
della quota associativa annuale per i soci residenti e domiciliati nel Comune
di Chioggia;
chi non è residente e domiciliato del comune predetto deve presentare
domanda scritta di ammissione al Consiglio di Amministrazione, il quale
decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda
medesima.
Il Consiglio di Amministrazione deve motivare l'eventuale rifiuto
dell'ammissione dell'aspirante socio.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.
Negli ultimi due casi i relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio di
Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Avverso tali decisioni l'interessato, al quale va comunicato il
provvedimento, a mezzo raccomandata può proporre ricorso al Collegio dei
Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avviso presentando controdeduzioni.
Il Collegio a sua volta emetterà il proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento del ricorso. Tale giudizio sarà inappellabile ed
immediatamente esecutivo.
Art.7) - ORGANI
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art.8) - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei Soci e
le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto,
obbligano i Soci.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:
a) l'approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale e
del conto consuntivo;
b) la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali
dell'Associazione;
c) l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
d) l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
e) la dichiarazione di socio onorario come previsto dall'art.4.
L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare riguardo:
a) le modifiche statutarie;
b) lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste all'art.21
del c.c..
All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale annua.
Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di
iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta.
Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal
Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le
decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno
precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di
attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.
L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine
previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le
deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei
termini dagli stessi fissati.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:
a) quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci entro
30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente
dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che
stabilisce la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno
dell'Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio
postale o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la
convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
L'avviso può prevedere una seconda convocazione per il caso l'Assemblea
non si costituisca validamente in prima convocazione.
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima
convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e deliberano
con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda
convocazione, sono valide con qualsiasi numero dei presenti, deliberano con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà
essere indetta necessariamente almeno un'ora dopo quella fissata per la
prima convocazione.
L'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche allo statuto è
valida con la presenza della metà più uno dei soci. Tale assemblea non può
prevedere una seconda convocazione.
L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, anche
senza preventiva convocazione, in forma totalitaria, cioè con la presenza di
tutti gli organi sociali nella loro interezza, nonché di tutti i soci.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Art.9) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri
dispari (che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a ventuno
unità).
L'Assemblea dopo aver fissato il numero dei componenti e le modalità di
votazione elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e
sono rieleggibili.
Alle riunioni del Consiglio partecipa di diritto anche la rappresentanza
dell'Amministrazione Comunale, un consigliere di maggioranza ed un
consigliere di minoranza, con voto consultivo, nei termini e con le modalità
previste dal regolamento provinciale, qualora la Pro Loco ottenga
l'iscrizione all'Albo Provinciale come previsto dalla normativa regionale
vigente.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente o i
Vice-Presidenti che comunque non potranno superare il numero di due.
Il Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di
tesoriere, il quale, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà
diritto di voto.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro trenta giorni
agli organi competenti per legge, a meno che diversa previsione, normativa
o regolamentare, stabilisca tempi più brevi.
Il Consiglio d'Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato
Esecutivo, comprensivo del Presidente e del Segretario.
Ha diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, anche il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei
componenti il Consiglio.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza
giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del
Consiglio stesso.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di non più di un 1/2 (un mezzo) dei
membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno
sostituiti, con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono
immediatamente i membri eletti.
Qualora non ci fossero altri soci che hanno ricevuto voti o dovessero venire
meno più di metà dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il
Consiglio d'Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà
procedere ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea al fine di
ricostituire l'organo decaduto.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il
raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente
statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.
E' competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale
dell'ammontare della quota associativa.
Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la
formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la
stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
Alle riunioni del Consiglio direttivo il presidente può invitare persone che
siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono
partecipare senza diritto di voto.
Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.
Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Il primo consiglio di amministrazione di insediamento e di nomina delle
cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, intendendosi per
consigliere anziano colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.
Art.10) - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto.
Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di
Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.
In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito, in tutte le sue
funzioni, dal Vice-Presidente o da quello più anziano di età qualora i
Vicepresidenti siano due ed in mancanza di questi dal Consigliere più
anziano di età.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto
dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ed ha, in unione con
gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione
dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e
l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.
Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e
all'eventuale tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili ed
amministrativi della Pro Loco.
Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di
Amministrazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al
normale funzionamento degli uffici.
Decade in caso di decadenza del Presidente.
L'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore
della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di
Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri
Enti.
Art.11) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti
dall'Assemblea dei Soci.
Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque
almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica
e sui bilanci.
I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del
Consiglio d'Amministrazione.
I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del
mandato.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti
mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei
membri eletti dall'Assemblea, con coloro che secondo i risultati delle
elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Consiglio
d'Amministrazione.
Art.12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei
Soci.
Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo
statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero
insorgere tra i soci e tra i soci e associazione.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del
mandato.
In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti
mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei
membri eletti dall'Assemblea, con coloro che secondo i risultati delle
elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie al
Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale dell'Unpli.
Art.13) - COMMISSARIO STRAORDINARIO
La Pro Loco può richiedere il proprio commissariamento:
a) con richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio
d'amministrazione;
b) con richiesta di almeno la metà più uno dei soci;
c) in caso di inattività del Consiglio d'Amministrazione per più di sei mesi.
Il Commissario viene nominato dal Comitato regionale U.N.P.L.I. e deve
entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio di
Amministrazione.
Art.14 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1) dalle quote sociali, non trasmissibili e che dovranno essere versate entro
il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
2) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio).
L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore di
attività statutariamente previste;
3) dai contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana
e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;
4) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;
5) da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;
6) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad
esse nonchè dai proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
7) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8) da proventi di cessione di beni e servizi ai Soci ed ai terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.383/2000.
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione.
Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non
potranno, in nessun caso, neppure allo scioglimento dell'Associazione,
essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.
Art.15 - PRESTAZIONE DEI SOCI
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini
istituzionali.
La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a
propri soci.
Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto
previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese
documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro
Loco nell'ambito di attività istituzionali.
Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non
amatoriale, il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti
(esterni o interni della Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere
retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare
documentazione fiscale.
Art.16) - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO
Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve predisporre
annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve
essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.
Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di
competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.
Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione
presso la sede della Pro Loco.
Art.17) - ALBI
Compatibilmente con le proprie finalità l'Associazione Pro Loco ha la
facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale o ad altri albi secondo
le norme dei rispettivi regolamenti.
Art.18) - NORME GENERALI
L'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento,
le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati
dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini
previsti.
Art.19) - PARTECIPAZIONE A CONSORZI
L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei
propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato
od associazione.
Il consorzio tra Pro Loco ha lo scopo di favorire la collaborazione fra le Pro
Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di
coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco
aderenti.
Art.20) - SCIOGLIMENTO
L'Assemblea straordinaria scioglie l'associazione con il voto favorevole di
3/4 (tre quarti) dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai
sensi dell'ultimo comma dell'art.21 C.C. dall'Assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
devoluzione del patrimonio. In tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo
di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a
fini di utilità sociale.
Art.21) - RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si
rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le
Pro Loco ed alle nome del Codice Civile.
Art.22) - REGOLAMENTO
Il presente statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di
attuazione, di competenza dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.8 lett.d).
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